Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36401/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI GIUSEPPE, nato a Milano il 27/08/1954 avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Toselli Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di insolvenza fraudolenta a lui ascritti, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta il vizio lamentato dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, in modo chiaro e puntuale, indicato con precisione i diversi elementi e le non illogiche argomentazioni in base ai quali non è possibile ritenere che il fatto ascritto assuma una mera rilevanza civilistica, ricorrendo, invece, i presupposti della fattispecie penale di cui all'art. 641 cod. pen (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio; che, invece, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione degli oneri dell'autorizzazione segno di dominio pubblico violazione delle norme zonali insediamento protetto violazione dell'ordine pubblico perturbamento di pubblici servizi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI GIUSEPPE, nato a Milano il 27/08/1954 avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Toselli Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di insolvenza fraudolenta a lui ascritti, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta il vizio lamentato dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, in modo chiaro e puntuale, indicato con precisione i diversi elementi e le non illogiche argomentazioni in base ai quali non è possibile ritenere che il fatto ascritto assuma una mera rilevanza civilistica, ricorrendo, invece, i presupposti della fattispecie penale di cui all'art. 641 cod. pen (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio; che, invece, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre