Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36399/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being generic and requesting new factual evaluation on drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation was generic and failed to specifically refute the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for vehicle trafficking and the extinction of other crimes, while also challenging the sentencing. The court ruled that such arguments constitute a request for a different evaluation of evidence, which is prohibited in the final instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot request a new evaluation of evidence or facts, as these matters are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic appeal grounds retrial of evidence final instance review drug trafficking conviction sentencing discretion costs of appeal prove tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULIVIERI MARCO, nato a Roma il 04/04/1979 avverso la sentenza del 08/01/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Ulivieri; preso atto della memoria tardivamente depositata (il 04/09/2024) dall'avv. Enrico Delehaye, difensore di Marco Ulivieri; considerato che l'unico motivo di ricorso, nella parte di esso che riguarda la contestazione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di riciclaggio di autovetture a lui ascritti (capi "A", "B" ed "E" dell'imputazione) nonché la contestazione della declaratoria estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi D), G) e F) dell'imputazione, non è consentito in sede di legittimità, sia perché è generico, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata di cui omette di confutare specificamente le argomentazioni, sia perché si sostanzia nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alla diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di esse, il che, appunto, non è possibile fare il sede di legittimità; che la Corte d'appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emergano vizi motivazionali o di violazione di legge, sia in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A), B) ed E) dell'imputazione (si vedano le pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata), sia in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. per i reati di cui ai capi D), G) e F) dell'imputazione (si vada la pag. 4 della sentenza impugnata); che lo stesso unico motivo di ricorso, nella parte di esso che riguarda la contestazione del trattamento sanzionatorio, non è parimenti consentito in sede di legittimità, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto dalla Corte d'appello di Roma attraverso un congruo riferimento alla gravità dei fatti, al valore delle autovetture riciclate e alla pervicacia dimostrata dall'imputato nel reiterare le condotte ai danni di acquirenti in buona fede dei mezzi e al danno arrecato a questi ultimi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10