Italian Court dismisses appeals claiming reformatio in pejus violation and improper mitigation of criminal penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mayer Devis and Cari Gianfranco inadmissible regarding their criminal conviction. The appellants argued that the appellate court violated the reformatio in pejus prohibition by reclassifying the crime from attempted extortion to attempted fraud while failing to apply maximum statutory mitigation. The court rejected these claims, ruling that a favorable reclassification with a final sentence not exceeding the original does not violate the prohibition and that balancing mitigating circumstances against recidivism is a discretionary merit judgment beyond appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The appellate court does not violate the reformatio in pejus prohibition when reclassifying a crime into a less serious offense and imposing a final sentence not exceeding the original, provided the base penalty remains within the original statutory minimum; furthermore, the balance between mitigating and aggravating circumstances is a discretionary merit judgment subject to preclusion in appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAYER DEVIS, nato a Bollate il 21/03/1973 CARI GIANFRANCO, nato a Trieste il 14/02/1953 avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mayer Devis e Cari Gianfranco, e presentati con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso — con cui si contesta che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus in quanto, pur avendo derubricato il reato ascritto in concorso agli odierni ricorrenti dalla fattispecie della tentata estorsione in quella della tentata truffa, ha poi ritenuto di non operare la riduzione prevista ai sensi dell'art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado — risulta manifestamente infondato, dal momento che, avendo il giudice di secondo grado proceduto ad una riqualificazione in senso favorevole per il ricorrente e irrogato una pena più mite rispetto a quella stabilita all'esito del processo di primo grado (come emerge chiaramente dal raffronto tra quanto riportato a pag. 3 ed il dispositivo di cui a pag. 20 dell'impugnata sentenza), non è ravvisabile la contestata violazione, anche alla luce dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:
«Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta» (ex plurimis, Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Melone Rv. 274390-01; Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Frezza, Rv. 264781-01; Sez. 5, n. 29471 del 07/05/2018, Guglielmi, Rv. 273147-01); ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6), e 62-bis cod. pen. in via prevalente rispetto alla recidiva reiterata contestata a entrambi gli odierni ricorrenti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, per una duplice ragione: innanzitutto, deve ribadirsi la preclusione ad un simile esito del giudizio di bilanciamento sancita ex art. 69, quarto comma, cod. pen.; e inoltre va osservato che, in ogni caso, la censura con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta - come nel caso di specie - da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 1