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Ordinanza — n. 36390/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ait El Fatmi Achraf inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court failed to properly assess witness credibility and the victim's reliability, but these grounds were deemed non-specific and repetitive of previous rulings. The court ruled that such challenges regarding factual evaluation and witness credibility fall outside the scope of cassation review under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals based on general allegations of erroneous factual assessment or lack of specific reasoning regarding witness credibility are inadmissible as they exceed the cassation court's power to review legal application rather than re-evaluate facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity witness credibility victim reliability cassation review limits permesso di dimora asilo per cittadini afghani permesso di abitabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
110 del 1975 risulta aspecifico, in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che dalla mancanza di specificità del motivo a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT EL FATMI ACHRAF, nato a Pisa il 03/08/1992 avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ait El Fatmi Achraf; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta, tra l'altro cumulativamente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulta aspecifico, in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che dalla mancanza di specificità del motivo a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità del ricorso; rilevato, inoltre, che il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e dalla persona offesa, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01); che, in particolare, la censura relativa all'asserita mancata verifica dell'attendibilità della persona offesa non è consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata, dovendosi tenere conto del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste (anche) da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione — come avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte d'appello ha evidenziato i riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Giovanni Gennuso (cfr. pag. 5) — della ritenuta credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 sett