Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to incorrect PEC address and late filing in criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for two primary procedural defects. The appellant filed the petition via certified email to the wrong address and missed the fifteen-day statutory deadline for filing. The court ruled that the specific electronic address requirement and strict time limits are mandatory conditions for admissibility, rendering the appeal void regardless of the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed to a certified email address other than that designated by the General Director's decree or if submitted after the statutory deadline, as these formal requirements are mandatory and do not admit attenuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO ANIELLO nato a CORBARA il 19/06/1959 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOpato 4v-viso alleaftiTf (3I_ J udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Aniello Padovano: ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno del 7 dicembre 2023, che — rilevando il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — ne ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza in data 3 marzo 2023 del Tribunale di Salerno, che aveva condannato il medesimo imputato per il delitto aggravato di lesioni personali; e, in particolare, articola un unico motivo, con cui denuncia la violazione della norma processuale appena richiamata in quanto sarebbe stata applicata a un procedimento instaurato anteriormente alla sua introduzione da parte del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; considerato che: - «in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 — 01, che in motivazione ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo"; cfr. pure Sez. 6, n. 20680 del 08/02/2024, Compagno, Rv. 286419 — 01;
Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 — 01); - il difensore dell'imputato ha irritualmente proposto ricorso per cassazione trasmettendo direttamente l'impugnazione, a mezzo posta elettronica certificata, a questa Corte di cassazione e non all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, così determinandosi l'inammissibilità della medesima impugnazione; - in ogni caso, il ricorso è tardivo in quanto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., «il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è [...] di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio»; l'ordinanza impugnata è stata resa ex artt. 591, comma 2, e 127, comma 9 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018 — dep. 2019, C., Rv. 274570 — 01) e notificata il data 7 dicembre 2023 al difensore e il 9 gennaio 2024 all'imputato; il ricorso è stato proposto il 5 febbraio 2024, quindi oltre il termine previsto dalla legge, ciò che pure ne determina l'inammissibilità, divenendo superflua ogni altra considerazione; ritenuto che, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor delle ammende. Così deciso il 05/06/20 t; LOS t T ATA ONCANCELLERIA Il Consiglier