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Ordinanza — n. 36383/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic lack of specificity regarding non-prosecution and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36383/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Trionfo and Gasmi inadmissible due to a complete lack of specificity in their legal arguments. The appellants challenged the conviction for aggravated theft and illegal weapon possession but failed to provide concrete facts linking their claims to the specific case details. Consequently, the court ruled that the appeals were generic assertions rather than valid legal objections, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific and grounded in the case facts; generic allegations without reference to the specific circumstances of the case are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic allegations lack of specificity non-prosecution cause sentencing discretion court costs criminal procedure risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), richiamandone segnatamente la capacità a delinquere degli imputati (desunta anzitutto dai loro precedenti specifici); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
pen.); considerato che il primo motivo di ricorso del Trionfo- con cui si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 699 c.p.
artt. 699 cod. pen
pen.) e porto abusivo di armi (artt. 699 cod. pen.); considerato che il primo motivo di ricorso del Trionfo- con cui si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); considerato che il primo motivo di ricorso del Trionfo- con cui si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), richiamandone segnatamente la capacità a delinquere degli imputati (desunta anzitutto dai loro precedenti specifici); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza un compiuto riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIONFO CARMINE nato a NAPOLI il 01/10/1969 GASMI NACEUR nato il 09/07/1976 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carmine Trionfo e Naceur Gasmi ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il reati di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e porto abusivo di armi (artt. 699 cod. pen.); considerato che il primo motivo di ricorso del Trionfo- con cui si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza un compiuto riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che per il delitto di furto pluriaggravato per cui l'imputato ha pure riportato condanna non è consentita l'applicazione della causa di non punibilità in discorso, essendo punito con la pena minima di tre anni di reclusione (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso del Trionfo (con cui sono stati, rispettivamente, prospettati: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio) e l'unico motivo di ricorso del Gasmi (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio), che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti del tutto privi di specificità poiché anch'essi contengono allegazioni del tutto generiche e non correlabili al caso di specie, oltre che (cfr. secondo motivo presentato nell'interesse del Trionfo) il generico rimando alle allegazioni difensive oggetto di gravame che sarebbero state disattese; il che rende superfluo osservare che in relazione alla pena irrogata la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica dell'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamandone segnatamente la capacità a delinquere degli imputati (desunta anzitutto dai loro precedenti specifici); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.