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Ordinanza — n. 36382/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36382/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITULANO PASQUALE nato a BOSCOTRECASE il 11/01/1968 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; è. Rilevato che Pasquale Vitulano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato, assumendo che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, è patentemente generico poiché ha riproposto il medesimo ordine di argomentazioni già esposte nell'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi che hanno confermato il narrato dell'offesa (segnatamente, il rinvenimento in un capannone nella disponibilità dell'imputato di parte dei beni sottratti) e nel resto contiene censure del tutto assertive (in ordine al riconoscimento delle res da parte dell'offesa e alla sua credibilità; e alla mancata considerazioni degli elementi addotti dalla difesa); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Pasquale Vitulano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato, assumendo che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, è patentemente generico poiché ha riproposto il medesimo ordine di argomentazioni già esposte nell'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi che hanno confermato il narrato dell'offesa (segnatamente, il rinvenimento in un capannone nella disponibilità dell'imputato di parte dei beni sottratti) e nel resto contiene censure del tutto assertive (in ordine al riconoscimento delle res da parte dell'offesa e alla sua credibilità; e alla mancata considerazioni degli elementi addotti dalla difesa); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITULANO PASQUALE nato a BOSCOTRECASE il 11/01/1968 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; è.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale Vitulano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato, assumendo che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, è patentemente generico poiché ha riproposto il medesimo ordine di argomentazioni già esposte nell'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi che hanno confermato il narrato dell'offesa (segnatamente, il rinvenimento in un capannone nella disponibilità dell'imputato di parte dei beni sottratti) e nel resto contiene censure del tutto assertive (in ordine al riconoscimento delle res da parte dell'offesa e alla sua credibilità; e alla mancata considerazioni degli elementi addotti dalla difesa); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i