Ordinanza — n. 36381/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSHENOK VADYM nato il 10/04/1995 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Vadym Mushenok ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico, poiché ha inteso censurare la statuizione in discorso assumendo che in maniera assertiva che sarebbe stata omessa la valutazione di «elementi favorevoli» e richiamando lo stato di incensuratezza dell'imputato (ex se, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, insufficiente), senza confrontarsi peraltro con il tenore della decisione che ha richiamato pure, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la rilevante entità del danno cagionato alla persona offesa, in maniera convergente con quanto osservato dal primo Giudice, che aveva escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione del rilevante valore degli oggetti sottratti dall'imputato (cfr. sentenza di primo grado, p. 3); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36381/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico, poiché ha inteso censurare la statuizione in discorso assumendo che in maniera assertiva che sarebbe stata omessa la valutazione di «elementi favorevoli» e richiamando lo stato di incensuratezza dell'imputato (ex se, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, insufficiente), senza confrontarsi peraltro con il tenore della decisione che ha richiamato pure, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la rilevante entità del danno cagionato alla persona offesa, in maniera convergente con quanto osservato dal primo Giudice, che aveva escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione del rilevante valore degli oggetti sottratti dall'imputato (cfr. sentenza di primo grado, p. 3); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSHENOK VADYM nato il 10/04/1995 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vadym Mushenok ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico, poiché ha inteso censurare la statuizione in discorso assumendo che in maniera assertiva che sarebbe stata omessa la valutazione di «elementi favorevoli» e richiamando lo stato di incensuratezza dell'imputato (ex se, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, insufficiente), senza confrontarsi peraltro con il tenore della decisione che ha richiamato pure, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la rilevante entità del danno cagionato alla persona offesa, in maniera convergente con quanto osservato dal primo Giudice, che aveva escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione del rilevante valore degli oggetti sottratti dall'imputato (cfr. sentenza di primo grado, p. 3); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis