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Ordinanza — n. 36374/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36374/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36374/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANO SAVERIO nato a TORINO il 07/07/1977 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Saverio Galano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36374/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale spese di difesa oltraggio alla corte addebito di tasse spese di esecuzione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che Saverio Galano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANO SAVERIO nato a TORINO il 07/07/1977 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Saverio Galano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/