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Ordinanza — n. 36373/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing and provisional damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enzo Falorni inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's sentencing and provisional damages decisions. The appellant's arguments were deemed generic and insufficient to challenge the discretion exercised by the appellate court under the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 125, 546 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific criticism of the contested decision is inadmissible, and statutory provisions regarding provisional damages are not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism provisional damages sentencing discretion court costs penal procedure Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
13 della sentenza impugnata) gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
230105 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 133 cod. pen
13 della sentenza impugnata) gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
230105 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
nonché l'insufficienza della motivazione posta alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio e della quantificazione della provvisionale - è privo di specificità e in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina
pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALORNI ENZO nato a PIANEZZA il 26/01/1955 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Enzo Falorni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 110, 473, comma 1, 474 ter, comma 1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. nonché l'insufficienza della motivazione posta alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio e della quantificazione della provvisionale - è privo di specificità e in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a richiamare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale: - quanto alla commisurazione della pena, ha indicato in maniera congrua (cfr. p. 13 della sentenza impugnata) gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), così rendendo una motivazione che qui non può essere sindacata segnatamente sulla scorta delle generiche censure difensive; - quanto alla provvisionale, è inammissibile poiché «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così