Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing and provisional damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enzo Falorni inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's sentencing and provisional damages decisions. The appellant's arguments were deemed generic and insufficient to challenge the discretion exercised by the appellate court under the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 546 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific criticism of the contested decision is inadmissible, and statutory provisions regarding provisional damages are not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALORNI ENZO nato a PIANEZZA il 26/01/1955 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Enzo Falorni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 110, 473, comma 1, 474 ter, comma 1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. nonché l'insufficienza della motivazione posta alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio e della quantificazione della provvisionale - è privo di specificità e in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a richiamare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale: - quanto alla commisurazione della pena, ha indicato in maniera congrua (cfr. p. 13 della sentenza impugnata) gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), così rendendo una motivazione che qui non può essere sindacata segnatamente sulla scorta delle generiche censure difensive; - quanto alla provvisionale, è inammissibile poiché «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così