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Ordinanza — n. 36368/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36368/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURETOVIC TONI nato a CARMAGNOLA il 20/11/1991 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Toni Duretovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, comma 1 e 3, 625, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui si adduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36368/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 bis, comma 1 e 3, 625, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui si adduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
5 sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURETOVIC TONI nato a CARMAGNOLA il 20/11/1991 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Toni Duretovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, comma 1 e 3, 625, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui si adduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), richiamando le modalità della condotta e i precedenti specifici dell'imputato (cfr. p. 4 sentenza impugnata), dati questi dirimenti, in relazione ai quali non può dirsi costituire rituale censura la reiterata allegazione, peraltro generica, di un elemento ad avviso della difesa meritevole di favorevole apprezzamento, senza confrontarsi con la motivazione con cui la Corte di merito vi ha negato rilevanza (cfr. p. 5 sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i