Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing discretion under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and unsupported. The appellant argued the lower court failed to adequately justify its reduction of the sentence under Article 133 of the Penal Code, while the appellate court had already provided a logical account of aggravating factors like the crime's gravity and the defendant's prior record. Consequently, the court ruled that the appeal could not be procedurally censured through generic factual assertions, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a generic allegation of insufficient motivation regarding sentencing discretion is inadmissible if the lower court has already logically weighed statutory factors such as crime gravity and criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/12/1977 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Valentino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius la pena inflitta e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare poiché la Corte non avrebbe motivato adeguatamente lo scostamento dal minimo edittale - è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la gravità del reato e i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed evidenziandone la capacità a delinquere; e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto, ad avviso della difesa, meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso