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Ordinanza — n. 36363/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity; generic arguments deemed inadmissible under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked the required specificity regarding the lower court's decision. The appellant raised generic criticisms about the application of specific articles and alleged defects in reasoning without pointing to concrete errors in the judgment. Consequently, the court ruled that no further examination was necessary, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 187, 192, 546, 598, 624, 625 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not contain an effective critique of the contested decision, but rather generic assertions unrelated to the specific case.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic arguments procedural defect court costs criminal procedure Cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
262575 - 01) bensì assunti del tutto generici non riferiti puntualmente al caso di specie, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 187 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 598 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 62 c.p.
Art. 125 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
262575 - 01) bensì assunti del tutto generici non riferiti puntualmente al caso di specie, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELAJ LIGERS nato 11 14/03/1989 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ligers Nelaj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato descritto al capo a) della rubrica (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen.), per difetto di querela, rideterminando in mitius la pena irrogata per l'analogo titolo di reato contestato al capo b) della rubrica, per cui ne ha confermato la responsabilità; considerato che il primo motivo - che ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 187, 192, 546, comma 1, lett. e), 598 cod. proc. pen. e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché il vizio della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - e il secondo motivo - che ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, cod. pen., 125, comma 3, 187, 192, 546 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) bensì assunti del tutto generici non riferiti puntualmente al caso di specie, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis