Sentenza — n. 36360/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26 aprile 2023 la Corte di appello di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da Samir Rida, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato di furto (artt.56 e 624 cod. pen.). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, in data 26 settembre 2023, l'avv. Giovanni Pacilio, procuratore speciale della persona offesa Claudio Bernardi, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di quest'ultimo (come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 36360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen.). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, in data 26 settembre 2023, l'avv. Giovanni Pacilio, procuratore speciale della persona offesa Claudio Bernardi, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di quest'ultimo (come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIDA SAMIR nato 11 10/07/1996 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 aprile 2023 la Corte di appello di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da Samir Rida, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato di furto (artt.56 e 624 cod. pen.).
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, in data 26 settembre 2023, l'avv. Giovanni Pacilio, procuratore speciale della persona offesa Claudio Bernardi, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di quest'ultimo (come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza).
3. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Dunque, constando in effetti l'allegata remissione della querela (con contestuale accettazione) e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così decis