Ordinanza — n. 36358/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Sony Rizzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius la pena, riconoscendo la continuazione tra il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. (qui in imputazione) e altro fatto per cui egli ha già riportato condanna; e ha confermato nel resto la decisione di primo grado; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive (poiché la Corte di merito avrebbe fondato sulla contestazione della recidiva che, tuttavia, è stata esclusa) non si confronta compiutamente con la motivazione in quanto il Giudice di appello — pur avendo menzionato la contestazione della recidiva, in effetti esclusa dal primo Giudice — ha anzitutto fatto riferimento ai precedenti specifici riportati dal ricorrente (profilo non oggetto di puntuale censura da parte del ricorso, se si considera che la stessa Corte ha riconosciuto il vincolo della continuazione con altro delitto di furto in abitazione e il ricorso si è limitato a fare riferimento alla condanna per una contravvenzione e a un'archiviazione per tenuità del fatto già richiamati dal Tribunale, senza nulla specificare al riguardo); e, alla luce di essi, ha formulato una prognosi sfavorevole, così compiendo l'apprezzamento di fatto ad essa devoluto (in conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.: cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 545-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36358/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624-bis cod. pen. (qui in imputazione) e altro fatto per cui egli ha già riportato condanna; e ha confermato nel resto la decisione di primo grado; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive (poiché la Corte di merito avrebbe fondato sulla contestazione della recidiva che, tuttavia, è stata esclusa) non si confronta compiutamente con la motivazione in quanto il Giudice di appello — pur avendo menzionato la contestazione della recidiva, in effetti esclusa dal primo Giudice — ha anzitutto fatto riferimento ai precedenti specifici riportati dal ricorrente (profilo non oggetto di puntuale censura da parte del ricorso, se si considera che la stessa Corte ha riconosciuto il vincolo della continuazione con altro delitto di furto in abitazione e il ricorso si è limitato a fare riferimento alla condanna per una contravvenzione e a un'archiviazione per tenuità del fatto già richiamati dal Tribunale, senza nulla specificare al riguardo); e, alla luce di essi, ha formulato una prognosi sfavorevole, così compiendo l'apprezzamento di fatto ad essa devoluto (in conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.: cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Sony Rizzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius la pena, riconoscendo la continuazione tra il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. (qui in imputazione) e altro fatto per cui egli ha già riportato condanna; e ha confermato nel resto la decisione di primo grado; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive (poiché la Corte di merito avrebbe fondato sulla contestazione della recidiva che, tuttavia, è stata esclusa) non si confronta compiutamente con la motivazione in quanto il Giudice di appello — pur avendo menzionato la contestazione della recidiva, in effetti esclusa dal primo Giudice — ha anzitutto fatto riferimento ai precedenti specifici riportati dal ricorrente (profilo non oggetto di puntuale censura da parte del ricorso, se si considera che la stessa Corte ha riconosciuto il vincolo della continuazione con altro delitto di furto in abitazione e il ricorso si è limitato a fare riferimento alla condanna per una contravvenzione e a un'archiviazione per tenuità del fatto già richiamati dal Tribunale, senza nulla specificare al riguardo); e, alla luce di essi, ha formulato una prognosi sfavorevole, così compiendo l'apprezzamento di fatto ad essa devoluto (in conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.: cfr.
Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01), che non può essere utilmente censurato in questa sede perorandone uno diverso (segnatamente, in relazione alle condizioni economiche e sociali dell'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così