Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic allegations regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lucio Adriano Baffoun inadmissible due to a lack of specific grounds and generic allegations. Baffoun challenged his second-instance conviction for theft, arguing errors in legal application and qualification of the crime as an attempted offense. The court rejected these claims because they failed to meet the strict requirement of specificity mandated by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic or assertive allegations without factual correlation render the appeal inadmissible, resulting in a loss of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFOUN LUCIO ADRIANO nato il 13/08/1996 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Lucio Adriano Baffoun ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 614 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato - è privo della necessaria specificità e versato in fatto in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), così non confrontandosi con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato e al mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché anch'esso si sostanza in allegazioni assertive non compiutamente correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.) e, quanto alla causa di non punibilità, è comunque inedito (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01:
«non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza», che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 1Sr" del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in f-,fore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiat inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così do -o il 05/06/2024 Il Con Aliere estensore Il Presidente Giov i1 Franc D E p O TATA Ros