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Ordinanza — n. 36354/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Miraglia inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Miraglia argued the lower court failed to prove guilt beyond reasonable doubt and raised a new issue regarding the falsification of a vehicle inspection date. The court rejected these claims because the first argument lacked specific censure of the appellate judgment, while the second was deemed inadmissible as it could not have been raised earlier.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific legal grounds or raises new issues not previously devolved to the appellate court's cognition.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity new issues raised appellate review criminal procedure code false dichiarazioni senza giuramento accertamento inesatto dei fatti falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, c.p.p.
606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA SERGIO nato a NICOSIA il 05/03/1990 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sergio Miraglia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, in particolare non sussistendo la prova oltre ogni ragionevole dubbio della k*colpevolezza dell'imputato — difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto di aver fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai testi e sui riscontri tratti dagli accertamenti effettuati; cfr. spec. p. 2 della sentenza impugnata) ma adduce in maniera assertiva che nella specie il Miraglia era solo il conducente del veicolo de quo e non si sarebbe accertato chi avesse alterato il tagliando esibito, così non confrontandosi compiutamente con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla grossolanità del falso (segnatamente, la data in cui è stato effettuato il tagliando) — è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co