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Ordinanza — n. 36352/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RUSSO BARBARA nato a NAPOLI il 28/11/1971 nel procedimento a carico di: PELAZZA LUIGI nato a TORINO il 02/02/1969 AURINO PAOLO FRANCO nato 11 19/07/1955 avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RUSSO BARBARA nato a NAPOLI il 28/11/1971 nel procedimento a carico di: PELAZZA LUIGI nato a TORINO il 02/02/1969 AURINO PAOLO FRANCO nato 11 19/07/1955 avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RUSSO BARBARA nato a NAPOLI il 28/11/1971 nel procedimento a carico di: PELAZZA LUIGI nato a TORINO il 02/02/1969 AURINO PAOLO FRANCO nato 11 19/07/1955 avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la parte civile Barbara Russo ricorre - articolando un unico motivo, con cui denuncia l'erronea applicazione della legge penale e dell'art. 423, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. - avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti degli imputati Luigi Pelazza e Paolo Franco Aurino, in relazione al delitto di cui all'art. 617, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A), perché il fatto non sussiste, e nei confronti di Luigi Pelazza, in relazione al reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. (capo B), perché il fatto non costituisce reato; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263 - 01; cfr. pure Sez. 6, ord. n. 2723 del 08/01/2018, Aloe, Rv. 271976 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec