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Ordinanza — n. 36351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding evidence and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Graziano Colella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Colella argued that the lower court's sentencing was based on a flawed evaluation of evidence and a lack of proper motivation for his criminal liability. The court rejected these claims as either manifestly unfounded or too generic to be substantiated, citing established precedents on procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to substantiate the alleged errors in evidence evaluation or motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds evidence evaluation lack of motivation court costs criminal procedure procedural defect atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA GRAZIANO nato a CASTELVETERE IN VAL FORTORE il 20/01/1965 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Graziano Colella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mítius la pena, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti con giudizio di prevalenza, confermando nel resto la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 223 e 49 e 220 legge fa Il.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dal motivo in esame con cui non è stato neppure addotto il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale invece si lamenta il travisamento delle prove sulla base delle quali la Corte distrettuale ha fondato il proprio convincimento, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso