Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelaziz Hamzaoui inadmissible and ordered him to pay court costs. Hamzaoui argued that the lower court erred in law and failed to grant generic mitigating circumstances, citing his criminal history as a factor. The court rejected this claim, ruling that the first-instance judgment adequately considered the statutory elements for discretion and that generic assertions of favorable data do not constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the alleged error of law or defect in reasoning lacks the necessary specificity required by the statute, particularly when the lower court has logically accounted for discretionary elements such as the defendant's criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI ABDELAZIZ nato il 28/01/1980 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Abdelaziz Hamzaoui ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 282, lettera d) in relazione all'art. 293 e 295, comma 1 d.p.r. 43/1973 e 70 d.p.r. 633/1971 (capo 1), nonché di cui agli artt. 110, 469 cod. pen. (capo 2), unificati sotto il vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, è privo della necessaria specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando in particolare che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, prospettati in maniera del tutto generica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso