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Ordinanza — n. 36320/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36320/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLA LUIZ CARLOS nato il 14/04/1982 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; • Letto il ricorso di Iannella Luiz Carlos; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, il decreto di fissazione -unitamente al verbale di udienza di rinvio del 20 marzo 2023- è stato notificato a mani del Iannella, in data 20 aprile 2023, con conseguente insussistenza dell'eccepita nullità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36320/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 settembre 2024.

Parole chiave

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notificazione viziata notificazione della decisione termine di comunicazione prova dell'avvenuta notifica obblighi di notifica allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Iannella Luiz Carlos; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLA LUIZ CARLOS nato il 14/04/1982 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iannella Luiz Carlos; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, il decreto di fissazione -unitamente al verbale di udienza di rinvio del 20 marzo 2023- è stato notificato a mani del Iannella, in data 20 aprile 2023, con conseguente insussistenza dell'eccepita nullità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 settembre 2024.