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Ordinanza — n. 36319/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are specific and lack merit regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of criminal procedure and sentencing guidelines, but the Court found these arguments merely repetitive of the appellate court's detailed reasoning. The decision upheld the lower court's finding of criminal liability based on established legal principles regarding the acceptance of risk for illicit goods.

Regesto Legislator

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Art. 712, 648 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Appeals based on repetitive arguments regarding factual reconstruction or specific sentencing considerations are inadmissible if the lower court provided exhaustive and rational reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine criminal liability acceptance of risk generic mitigating circumstances Italian Court of Cassation doppia punibilità ricettazione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj
270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL RE GIOVANNI nato a AVERSA il 04/06/1987 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Del Re Giovanni; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 712, 648 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla mancata riqualificazione del fatto sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte territoriale ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenziona le dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità del fatto, il precedente penale specifico e la mancanza di resipiscenza (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos