Cassation appeal dismissed for being fact-specific and outside the scope of the court's jurisdiction over criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giancarlo Laino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for receiving stolen goods, arguing violations of procedural rules and lack of reasoning. The court rejected these claims because the appeal focused exclusively on factual disputes rather than legal errors, which fall outside the cassation court's authority to review evidence or re-evaluate facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals limited to legal errors cannot challenge factual findings or lack of reasoning when the judgment is based on specific evidence and established judicial practice regarding criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAINO GIANCARLO nato a NAPOLI il 01/12/1977 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Laino Giancarlo; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in particolare, che la Corte di merito, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione, ha correttamente fondato la condanna sulla natura di quanto ricettato e sul fatto che il ricorrente non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dell'assegno rinvenuto nella sua disponibilità (cfr.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non nnassimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 s