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Ordinanza — n. 36317/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific and inadmissible regarding fraud and embezzlement charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Falcone Umberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the offense under Articles 640 and 642 of the Penal Code, but the court found the grounds specific and unfounded. The appellate court correctly applied the principle of speciality, noting that the specific crime of embezzlement supersedes the general charge of fraud due to differences in the victim and protected interests.

Regesto Legislator

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Art. 640, 642 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal based on specific and unfounded grounds is inadmissible, and new arguments cannot cure the defect of the original petition or extend the statutory time limits for filing.

Parole chiave

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inadmissible appeal speciality principle fraud reclassification embezzlement charges new arguments defect statutory time limits court costs fine truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 642 cod. pen.
conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 642 cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato.
Art. 611 cod. proc. pen.
282218 - 01); rilevato che la memoria depositata in data 5 settembre 2024 dal difensore della parte civile Giuseppina Nicolò è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod.
art. 642 cod. pen
conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
282218 - 01); rilevato che la memoria depositata in data 5 settembre 2024 dal difensore della parte civile Giuseppina Nicolò è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Damato
costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa stante la diversità del soggetto passivo del reato e degli interessi patrimoniali tutelati dalle norme incriminatrici (Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Damato, Rv.
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G.
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
e, pertanto, non può essere presa in considerazione (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE UMBERTO nato a CASERTA il 03/05/1988 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Falcone Umberto ed i motivi nuovi depositati in data 20 luglio 2024 dal difensore del ricorrente; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 e 642 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 642 cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e priva di errori logici o giuridici hanno correttamente affermato che i reati di cui agli artt. 640 e 642 cod. pen. possono tra loro concorrere in considerazione del rapporto di specialità esistente tra le due fattispecie delittuose (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); la Corte di merito ha, pertanto, dato seguito al principio di diritto secondo cui il reato di cui all'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa stante la diversità del soggetto passivo del reato e degli interessi patrimoniali tutelati dalle norme incriminatrici (Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Damato, Rv. 274901 - 01;

Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che l'inammissibilità del motivo di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l'originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 30 luglio 2024 ed aventi ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 e 642 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 642 cod. pen. rilevato che il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondi cui l'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01;

Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01); rilevato che la memoria depositata in data 5 settembre 2024 dal difensore della parte civile Giuseppina Nicolò è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,