Italian Court dismisses appeal claiming leniency due to lack of minor offense elements and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Bevilacqua's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize the minor offense exception under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for non-punishability based on the triviality of the act, but the appellate court correctly determined that the defendant's conduct was grave and he had a prior criminal record. Consequently, the court upheld the original decision, ruling that the lower court's factual assessment was rational and not subject to revision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The court's refusal to apply the minor offense exception is justified when the conduct is grave and the defendant has a prior record, making the lower court's factual evaluation non-appealable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/10/1975 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso al:e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMC.);
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bevilacqua Luigi; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha, infatti, correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del precedente penale del ricorrente; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contr?.ddittorietà ‹.-• di rnanifest illogicità e perciò insindacabili in questa SC;71€ (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, in proposito, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 se e