Cassation court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Nocera inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment for violating procedural articles and failing to grant conditional sentence suspension, arguing the sentence exceeded legal limits. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly identified the sentence exceeded statutory limits and applied the principle that prior convictions must be considered for suspension eligibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 165, 167 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applied statutory limits on sentence length and the principle that prior convictions preclude conditional suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA MARIO nato a CASORIA il 29/10/1952 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nocera Mario; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 163, 165 e 167 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'invocata sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; rilevato che la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la pena detentiva inflitta dal primo giudice (anni 1 e mesi 4 di reclusione), in considerazione della precedente condanna già passata in giudicato (pari a mesi 10 di reclusione), è superiore ai limiti legali fissati dall'art. 163 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (vedi Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457 - 01;
Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settem