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Ordinanza — n. 36312/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being fact-specific and lacking legal grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Longo Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding fraud under Article 640 of the Penal Code, arguing violations of law and insufficient reasoning. The court rejected these claims because the arguments were exclusively fact-based and not raised before the appellate court, violating procedural limits on cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal questions; fact-specific arguments or new factual assessments raised for the first time at the cassation level are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 606 Code of Criminal Procedure Fact-specific arguments Fraud under Article 640 Procedural limits of cassation doppia punibilità altri capi d'accusa perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Longo Stefano; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione dell'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Longo Stefano; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO STEFANO nato a PORTO SAN GIORGIO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Longo Stefano; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; r11(`VAIO n1(' linn Clre ce ìrira con cui H ricorrente lamenta carenza di 0101ivcri000 in din alreicinento soeidoitive del reato non è consentita, in quanto Ho ori nonllo iio - [() di motivazione non dedotto in sode di appello, secondo quanto or( i OH o 1)000 d inaininiibilita dall'art. 606, comma 3, cod. proc.. peri.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 sette