Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are specific facts, not legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Argiolas Mauro inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a lower court's conviction for receiving stolen goods, arguing violations of Article 648 of the Penal Code and flaws in factual reasoning. The court rejected these claims because the arguments relied solely on specific facts rather than legal errors, which fall outside the Court's jurisdiction to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: Appeals based exclusively on specific facts or factual reconstruction are inadmissible as they exceed the Court of Cassation's powers to review legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGIOLAS MAURO nato a MARRADI il 26/06/1975 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Argiolas Mauro; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre