Ordinanza — n. 36309/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI GERVASIO nato a PORTO SAN GIORGIO il 06/07/1970 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Guarnieri Gervasio; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto manifestamente infondato. La Corte di merito ha, infatti, correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della abitualità delle condotte illecite desumibile dai plurimi precedenti del Guarnieri annotati nel casellario giudiziale (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36309/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI GERVASIO nato a PORTO SAN GIORGIO il 06/07/1970 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guarnieri Gervasio; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto manifestamente infondato. La Corte di merito ha, infatti, correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della abitualità delle condotte illecite desumibile dai plurimi precedenti del Guarnieri annotati nel casellario giudiziale (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.