Appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim is not a valid ground for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Radulescu Zamtila inadmissible because the sole ground of review concerned the lack of motivation regarding generic mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court failed to consider all favorable elements, but the Court held that such claims are not permissible in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The claim that the lower court failed to consider all favorable elements for generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation, as the supreme court only reviews if the motivation disregarded decisive elements without justification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU ZAMBILA nato il 19/10/1995 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Radulescu Zamtila; teQt rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, le modalità esecutive del reato, i carichi pendenti della ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre