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Ordinanza — n. 36299/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bianchi David inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant raised grievances regarding the court's reasoning on criminal liability for robbery and the requalification of the offense, but these were deemed outside the scope of cassation review or manifestly unfounded. The court rejected the arguments because they lacked specific legal grounds, were repetitive of lower court decisions, or failed to demonstrate a violation of the principle against aggravation of punishment.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 6 CEDU. The Court of Cassation holds that appeals must be based on specific legal grounds and cannot merely reiterate factual disputes or generic complaints about reasoning, while the appellate court may requalify offenses more severely if the new definition is foreseeable and the original penalty remains intact.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal reformatio in peius scope of cassation review requalification of offense generic complaints reato di pirateria della strada rapina qualificata infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 628 cod. pen.
38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione dal fatto nel reato più grave di cui all'art. 628 cod.
Art. 6 CEDU
38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione dal fatto nel reato più grave di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione dal fatto nel reato più grave di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata) con conseguente aspecificità della censura; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con una di quelle previste dall'art. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta
Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv.
Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion
Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv.
Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro
273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione dal fatto nel reato più grave di cui all'art.
Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo
6 CEDU, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv.
Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI DAVID nato a BUSTO ARSIZIO il 02/01/1985 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bianchi David e la memoria conclusiva depositata in data 31 luglio 2024 con la quale l'Avv. Ferruccio Rattazzi ha insistito nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di rapina, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le acquisizioni processuali, ha ritenuto il quadro probatorio raccolto nel giudizio di primo grado esaustivo e completo, rimarcando come il riconoscimento fotografico, effettuato dalla persona offesa, in termini di assoluta certezza, abbia trovato riscontro nel controllo di polizia che l'imputato aveva subito poco prima dei fatti proprio a bordo dell'autovettura Lancia Y targata AW 928LL segnalata dalla vittima (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata): rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (in particolare l'accertamento della data in cui è stata scattata la fotografia mostrata alla persona offesa in sede di individuazione) è manifestamente infondato.

La Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie (vedi pagina 4 della sentenza impugnata), ha illustrato le ragioni della non necessarietà della prova richiesta dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi. Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01;

Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione dal fatto nel reato più grave di cui all'art. 628 cod. pen. è manifestamente infondato; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il giudice di n appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922- 01;

Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024. E., Rv. 286026 - 01); rilevato che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna violazione del divieto di reformatio in pelus, in quanto la difesa, con l'atto di appello, aveva contestato la sussistenza del fatto, pur riqualificato dal Tribunale nei termini dinanzi indicati, sicché il fatto medesimo è stato devoluto alla cognizione della Corte di appello, la quale, legittimamente, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha preceduto, a sua volta, a una nuova riqualificazione del fatto medesimo, reputando corretta la contestazione primigenia, ferma restando la pena inflitta in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3-bis è reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con conseguente aspecificità della censura; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con una di quelle previste dall'art. 20-bis cod. pen.

è del tutto generica; il ricorrente, a fronte di una motivazione logicamente corretta (vedi pag. 5 e 6 della sentenza), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del