Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Collalti's appeal against the Court of Appeal's conviction for attempted robbery inadmissible. The appellant argued violations of specific criminal code articles and claimed flaws in the appellate court's factual reasoning, but the court found these grounds repetitive and lacking in autosufficiency. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide the complete transcript of cited evidence, rendering the appeal insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency, requiring the complete transcription of cited evidence rather than mere excerpts, as the court of legitimacy cannot directly examine the entire case file.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLALTI FILIPPO nato a ROMA il 31/07/1978 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Collalti Filippo; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata rapina (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno descritto correttamente le condotte violente poste in essere dal Colialti), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, inoltre, che il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza.
Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto dell'intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). Non è sufficiente, pertanto, riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il