Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific regarding aggravating and mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were specific and repetitive of arguments already addressed in the appellate judgment. The appellant challenged the recognition of an aggravating circumstance for online fraud and the denial of a mitigating circumstance for minor damage, while also contesting recidivism. The court ruled that the lower court's reasoning was logical, consistent with case law, and based on clear evidence, leaving no room for specific review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals must be specific; grounds reiterating arguments already conclusively addressed in the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
specific appeal requirement repetitive grounds inadmissibility aggravating circumstance online fraud mitigating circumstance minor damage recidivism assessment Cassazione inadmissibility logical coherence reasoning commercio elettronico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Letto il ricorso di Renzetti Cristiano; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 61 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
281800 -01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è aspecifico e non consentito.
Art. 99 cod. pen.
7 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico.
art. 99 cod. pen
7 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZETTI CRISTIANO nato a PESCARA il 03/08/1986 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Renzetti Cristiano; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha dato seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa nelle ipotesi di vendita truffaldina di prodotti on line (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); rimarcando correttamente che la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest'ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all'utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell'interlocutore e la serietà della proposta commerciale e nella impossibilità di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell'obbligo negoziale da parte dell'agente (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi Rv. 269893 - 01;

Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è aspecifico e non consentito. La Corte di, merito con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico- giuridici (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico.

L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato con .e la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis