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Ordinanza — n. 36296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI ALESSANDRO nato a FOSSANO il 02/08/1983 avverso la sentenza del i 2/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N N.N, Letto il ricorso di Toselli Alessandro; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico ed aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori luogo del reato responsabilità penale testimone a carico domanda d'asilo di cittadino albanese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSELLI ALESSANDRO nato a FOSSANO il 02/08/1983 avverso la sentenza del i 2/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N N.N,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Toselli Alessandro; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico ed aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P .Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 set