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Ordinanza — n. 36295/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific on facts rather than legal issues, violating admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint focused exclusively on factual reconstruction and evidentiary assessment. The appellant argued regarding the defendant's criminal liability and the credibility of the victim, but these issues fall outside the Court's jurisdiction for reviewing specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must address legal issues; complaints limited to the re-evaluation of facts or the assessment of evidence are inadmissible as they exceed the Court's powers of jurisdiction.

Parole chiave

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admissibility limits factual re-evaluation Court of Cassation criminal liability evidence assessment tentata estorsione grave tentazione concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMAL JAMAL nato il 23/03/1983 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kamal larnal; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente ed alla ritenuta attendibilità della persona offesa è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e pagg. da 2 a 6 della sentenza di primo grado), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, inoltre, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della vittima (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 se