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Ordinanza — n. 36285/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36285/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AnSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Borrello Giuseppe; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640, 62-bis cod. pen., 581 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640, 62-bis cod. pen., 581 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione motivi validi motivi che possono invocarsi allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AnSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Borrello Giuseppe; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640, 62-bis cod. pen., 581 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Luigi Agostinacchio D E POITATA IN C