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Ordinanza — n. 36284/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific factual grounds and infounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Clementi Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability and witness credibility, arguing violations of procedural and substantive criminal law. The court rejected these claims because the first ground was purely factual and outside cassation powers, while the second ground was deemed manifestly unfounded based on the significant value of the stolen item.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 192, 533 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual evidence or assess witness credibility; appeals based solely on factual disputes or manifestly unfounded legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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cassation inadmissibility factual grounds appeal witness credibility review criminal liability assessment procedural limits cassation esame di cassazione recupero dei costi censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 648, comma quarto cod. pen.
artt. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Clementi Luigi; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 192 e 533 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza
3 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan
283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

DINANZA sul ricorso pioposto da: CLEMENTI LUIGI nato a RESCALDINA il 15/08/1949 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Clementi Luigi; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all'attendibilità del teste Vistoli, è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente e la piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali del Vistoli (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, fondando il rigetto dell'istanza difensiva sul valore significativo dell'importo riportato nell'assegno ricettato dal ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 s