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Ordinanza — n. 36279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances and sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jonathan Landolfa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's choice of detention and refusal of generic mitigating circumstances, arguing for a review of all case elements. The court rejected these claims because such arguments are inadmissible in cassation and the appellate court correctly focused only on decisive factors regarding the defendant's criminal capacity.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the refusal of generic mitigating circumstances or the determination of detention are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation admissibility detention sentence criminal capacity appellate review limits truffa aggravata risarcimento alle vittime di reati sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLFA JONATHAN nato a BORGOMANERO il 11/06/1996 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Landolfa Jonathan; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla scelta della pena detentiva per il reato di cui 641 cod. peli., è rnahrrestamente infondato; la Corte tercitoriale -iia correttamente rimarcato come la gravità della condotta e del danno provocato alla persona offesa, l'intensa capacità criminale desumibile dalla spregiudicatezza manifestata dal ricorrente, dai numerosi precedenti penali specifici e dalla mancanza di risarcimento (vedi pag. 6 della sentenza impugnata) abbiano reso necessario l'applicazione della pena detentiva in misura superiore al minimo edittale, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione e determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desurrible dai p:ecedenti penali, la mancata restituzione dei beni alla persc: offesa e l'assenza di alcuna forma di risarcimento (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dei!a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il