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Ordinanza — n. 36278/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific lack of new arguments and failure to submit evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Iannetta Gianluca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the requalification of facts into theft or fraud and challenged the admissibility of evidence regarding criminal continuity. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of the appellate court's reasoning and the appellant failed to provide the necessary copies of the relevant judgments to prove the continuity of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully addressed by the appellate court without presenting new grounds or evidence, and if the appellant fails to fulfill the procedural obligation of submitting copies of external judgments required to prove criminal continuity.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments criminal continuity evidence submission Court of Cassation reiterazione di reati penali copia di sicurezza assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo
esterna, ha l'onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi (ex multis Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv.
Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNETTA GIANLUCA nato a TORINO il 12/06/1994 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iannetta rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa o furto o violenza privata è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 27 maggio 2020, è manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui l'imputato, allorquando nel giudizio di cognizione richieda la valutazione della continuazione cd. esterna, ha l'onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi (ex multis Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 - 01;

Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024 D'Antoni, Rv. 285991 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1