Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding continuation of a single criminal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Bachir Amel inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of the continuation rule to three distinct acts of property damage committed on the same day. The court found the appeal manifestly unfounded because the acts, though part of a single criminal design, were legally distinct offenses requiring separate evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The continuation of a single criminal act does not apply when the specific acts constitute distinct offenses that must be evaluated separately, even if driven by a common criminal intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA ricorso proposto da: BACHIR AMEL nato il 31/12/1985 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bachir Jamel; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. conseguente all'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione ad una unitaria condotta delittuosa è manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno affermato che le condotte poste in essere dal ricorrente perfezionano tre diversi reati di danneggiamento perpetrati in data 10, 11 e 17 ottobre 2022 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso finalizzato ad ottenere il trasferimento in altra sezione della Casa Circondariale di Brissogne (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 202