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Ordinanza — n. 36276/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36276/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAZALI HOUSSINE nato a MONDOVI il 05/03/2001 EL FHAIL MOHAMED nato a MONDOVI' il 06/11/1999 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36276/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAZALI HOUSSINE nato a MONDOVI il 05/03/2001 EL FHAIL MOHAMED nato a MONDOVI' il 06/11/1999 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Parole chiave

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circostanza attenuante aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti reiterazione di reati penali maggiorazione dissuasiva favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAZALI HOUSSINE nato a MONDOVI il 05/03/2001 EL FHAIL MOHAMED nato a MONDOVI' il 06/11/1999 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Diazali Houssine e El Fhail Mohamed; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine° alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e le contestati aggravanti è in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello hanno valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed hanno correttamente affermato che la concessione delle attenuanti generiche in relazione ai reati già giudicati e posti in continuazione non comporta necessariamente il riconoscimento delle medesime attenuanti in relazione al reato oggetto di giudizio (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 112, comma primo n. 4, cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 set