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Ordinanza — n. 36273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to merits issues reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Zambetti and Durzini inadmissible. The court ruled that the grievances concerned the factual reconstruction and evaluation of evidence, which fall exclusively within the competence of the trial judge who provided adequate motivation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals challenging the trial judge's factual findings and evidence evaluation are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the judge of the case, not the court of appeal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeals Factual Reconstruction Evidence Evaluation Court of Cassation Merits Competence Procedural Costs origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAMBETTI OMAR nato a TRESCORE BALNEARIO il 21/07/1972 DURZINI BIAGIO GINO nato il 12/11/1970 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza, per la colposa omessa verifica della lecita provenienza della merce acquistata; ritenuto che la memoria depositata dal difensore reitera le stesse questioni già dedotte con il ricorso originario affette, pertanto, dalla medesima genericità; ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente