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Ordinanza — n. 36270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing comparison under Article 69 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessio Gualtieri inadmissible due to a lack of concrete specificity in its sole ground of contestation. The appellant challenged the court of appeal's judgment on the comparison of sentencing circumstances under Article 69 of the Penal Code, arguing against the discretion exercised by the lower court. The court ruled that such balancing acts involving discretionary evaluation fall outside the scope of cassation review unless they result in arbitrary or illogical reasoning, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals contesting the comparison of sentencing circumstances are inadmissible for lack of specificity, as the balancing of opposing factors constitutes a discretionary merit judgment immune from cassation review absent arbitrariness or manifest illogic.

Parole chiave

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sentencing comparison Article 69 Penal Code lack of specificity discretionary merit judgment inadmissible appeal cassation review scope penal discretion attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Gualtieri; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
Art. 133 cod. pen.
245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 69 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Gualtieri; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
art. 133 cod. pen
245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI ALESSIO nato a LAMEZIA TERME il 01/04/2002 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Gualtieri; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 l