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Ordinanza — n. 36269/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals regarding plea bargain sentencing are inadmissible if they concern waived grounds or sentencing determination errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals by Villirillo Andrea and Rocco inadmissible, ordering them to pay legal costs and fines. The appellants challenged a plea bargain sentencing under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing defects in the agreement's formation and the judge's determination of the penalty. The court ruled that such appeals are inadmissible when they address waived grounds or errors in sentencing calculation that do not constitute an illegal sanction.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern waived grounds, lack of prosecutor consent, or errors in sentencing determination not amounting to an illegal sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation inadmissibility waived grounds sentencing determination Code of Criminal Procedure public prosecutor consent legal costs cumulo di azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VILLIRILLO ANDREA nato a CROTONE il 03/01/1997 VILLIRILLO ROCCO nato a CROTONE il 09/02/1995 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Villirillo Andrea e Villirillo Rocco presentati con un unico atto; considerato che i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. deducendo vizi attinenti la responsabilità e la definizione del traatamento sanzionatorio concordato; osservato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (ex plurimis, Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid