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Ordinanza — n. 36267/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new fact evaluation and generic lack of punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Magno Benito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the first two grounds attempted to introduce a new evaluation of evidence, which falls outside the scope of the court of cassation's competence, while the third ground was deemed generic and lacking specific elements required by law. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was logically sound and the appeal could not serve as a vehicle for reconstructing facts through different evidentiary criteria.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they seek a new evaluation of evidence or lack the specific elements required to identify the grounds for criticism.

Parole chiave

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court of cassation competence new evaluation of evidence generic lack of punishment grounds inadmissibility of appeal reconstruction of facts motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
risulta caratterizzato da genericità, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
7-9); rilevato che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta caratterizzato da genericità, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 131-bis cod. pen
7-9); rilevato che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNO BENITO nato a CORIGLIANO CALABRO il 29/09/1993 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Magno Benito, considerato che con i primi due motivi di ricorso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità per il reato di rapina ascrittogli, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma ha invocato una diversa e nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; che, dunque, i suddetti motivi così formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-9); rilevato che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta caratterizzato da genericità, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto della pena minima prevista per la rapina in contestazione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 Il Consigliere Estensor D E POSITATA Il Presidente