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Ordinanza — n. 36266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming improper attempted robbery due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Zucchi Gianpaolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding improper attempted robbery under specific penal code articles, but the court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level. The decision relied on the principle that an appeal must offer a specific, reasoned critique rather than simply reiterating previous points, citing the Supreme Court's established rule on this matter.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.c.; Art. 606, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments improper attempted robbery specific critique requirement procedural costs Cassation procedure appellate review pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.c.
Art. 606, c.p.c.
Art. 56, cod. pen.
Art. 628, comma secondo, cod. pen.
Art. 614, cod. pen.
Art. 624, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCHI GIANPAOLO nato a BRESCIA il 24/10/1959 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zucchi Gianpaolo; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta vizio di legge - in relazione agli artt. 56, 628, comma secondo, 614 e 624 cod. pen. - per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto configurabile il reato di tentata rapina impropria da parte dell'odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice d'appello, con corretti argomenti logici e giuridici, come emerge in particolare dalle pagine 4 e 5, ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

U., n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme