Ordinanza — n. 36265/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SULEMANOVIC MEGAIBER nato a TORINO il 25/02/1992 SALKANOVIC BRENDO (CUI: 0419532) nato a BERLINO( GERMANIA) il 01/11/1995 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Sulejmanovic Magaiber e Salkanovic Brendo, ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; osservato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi in esame sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 36265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SULEMANOVIC MEGAIBER nato a TORINO il 25/02/1992 SALKANOVIC BRENDO (CUI: 0419532) nato a BERLINO( GERMANIA) il 01/11/1995 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Sulejmanovic Magaiber e Salkanovic Brendo, ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; osservato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi in esame sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il onsigliere Estensore 'IPresident