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Ordinanza — n. 36263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 CASOLLA ANIELLO nato a NAPOLI il 13/04/1964 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Fabio Trotta e Aniello Vv1 o sca reti i ;t LLLA ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per la tentata truffa in ragione dell'inidoneità degli atti preparatori, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Parole chiave

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allegazioni inverosimili accuse di truffa difetto di legittimazione del ministero pubblico dubbio circa il carattere di infrazione difetto di motivazione preparazione della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 CASOLLA ANIELLO nato a NAPOLI il 13/04/1964 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Fabio Trotta e Aniello Vv1 o sca reti i ;t LLLA ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per la tentata truffa in ragione dell'inidoneità degli atti preparatori, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 2, n. 41405 del 19/10/2010, Raidich, Rv. 248933), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il