Italian Court dismisses appeal as cassation courts cannot re-evaluate facts or excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's factual findings and the excessive sentence, arguing for a different historical reconstruction and lighter punishment. The court rejected these claims because cassation courts are barred from re-evaluating evidence or sentencing discretion, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or exercise sentencing discretion, as these powers belong exclusively to the court of first instance and appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO CLAUDIO nato a TORINO il 22/08/1976 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Castaldo Claudio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'odierno ricorrente denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 14- 16) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 16 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che in relazione al contributo fornito il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.P.S. che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile I.N.P.S., che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere E