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Ordinanza — n. 36254/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely restate lower court findings on subjective elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giorgetti Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove the subjective element required for the crime of receiving stolen goods. The court rejected this, noting the arguments merely repeated reasons already found unfounded by the appellate judges and sought to re-evaluate evidence, which is prohibited at the cassation level. Consequently, the appeal was dismissed because the supreme court can only verify the logical consistency of the lower court's reasoning, not reassess the weight of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative value of evidence or substitute its own assessment for that of the court of appeal, limiting its review to the logical consistency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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Cassation limits subjective element receiving stolen goods evidence re-evaluation logical consistency inadmissible appeal procedural review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGETTI PAOLO nato a ROMA il 04/02/1966 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giorgetti Paolo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dunque non specifici; che, invero, il ricorso si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove ai fini dell'accoglimento di una tesi alternativa, già disattesa dai giudici di merito e non accoglibile in cassazione, tenuto conto dei limiti che il legislatore ha imposto alla cognizione del giudice di legittimità, cui non è consentito valutare le prove, ma solo verificare la legittimità della progressione processuale e la tenuta logica del percorso argomentativo tracciato dai giudici di merito, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore I resi